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DPCM 18/10/2020 e attività sportive

Roma, 23/10/2020

News 20201023

DPCM 18/10/2020 e nuovo protocollo per lo svolgimento delle attività sportive. L’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella giornata di ieri, ha integrato le “Linee-guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” pubblicate il 19 maggio 2020, aggiornandone alcuni elementi, sulla base dei più recenti provvedimenti emanati in tema di contenimento degli effetti della pandemia da COVID-19, con particolare riferimento al DPCM 18 ottobre 2020.
Il testo tiene conto degli elementi più rilevanti tratti dai protocolli attuativi adottati dalle diverse federazioni sportive nazionali (FSN), discipline sportive associate (DSA e enti di promozione sportiva (EPS), e introduce, ove necessario, ulteriori misure per rendere ancor più efficaci le regole già in vigore.

Il Protocollo fornisce indicazioni specifiche volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell’esercizio fisico alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità.
Tali soggetti potranno tuttavia adottare ulteriori misure più restrittive, nonché fornire tutte le indicazioni che tengano conto delle specificità delle singole discipline e delle indicazioni tecnico-organizzative al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza da parte dei soggetti che gestiscono impianti sportivi e che rientrano nella propria rispettiva competenza. Si allega alla presente, inoltre, anche la locandina grafica riassuntiva delle disposizioni, che “è fatto obbligo di affiggere” al fine di “fornire una completa informazione per tutti coloro che intendono accedervi a qualsiasi titolo sportivo essere utilizzata anche come cartellonistica all’ingresso degli impianti sportivi”.

Vi invitiamo a leggere attentamente, ed attenersi, alle prescrizioni del protocollo si ricorda che, a seguito dell’emanazione dello stesso dovranno essere aggiornati i protocolli individuali dei singoli gestori/delle singole società ed associazioni sportive che, si ricorda, debbono essere obbligatoriamente predisposti sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni impianto/palestra utilizzati e/o attività sportiva praticata (non è infatti sufficiente il mero rinvio ai protocolli delle FSN/EPS).

Riteniamo opportuno evidenziare alcuni passaggi del nuovo protocollo:

  • E’ obbligatorio l’utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano la possibilità di tracciare l’accesso alle strutture, per il tramite di applicativi WEB, o applicazioni per device mobili, di coloro che partecipano alle attività sportive proposte (pag. 7 del documento);
  • E’ obbligatorio per ogni struttura individuare il numero massimo di ingressi e conseguentemente vietare l’ingresso di ulteriori clienti una volta raggiunto il numero massimo. È fatto altresì obbligo alle strutture con capienza superiore a 50 persone in contemporanea di dotarsi di strumenti di prenotazione o di evidenza delle compresenze in struttura in qualsiasi momento per permettere ai fruitori di aggiornarsi in tempo reale sulla disponibilità di posti e alle autorità competenti di accertare il rispetto della regola. (pag. 7 del documento);
  • La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all’interno della struttura deve risultare dalla considerazione di 12mq per persona, considerando per il computo i metri quadrati (al chiuso) dell’intera struttura. Nel computo delle compresenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento. (pag. 7 del documento). Disposizioni particolari sono previste per gli spazi da garantire per le attività di gruppo (5 mq per persona) e per le piscine (7 mq per persona).
  • In relazione alle pratiche di igiene (capitolo 9, pag. 14), si segnala che “È obbligatorio rilevare la temperatura a tutti i frequentatori, soci, addetti, accompagnatori, giornalmente al momento dell’accesso, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C”. Non è quindi più sufficiente il rilascio di autocertificazione in tal senso, ma è obbligatorio l’uso del termoscanner.
  • E’ obbligatorio, altresì, mettere a disposizione almeno 1 dispenser di gel disinfettante ogni 300mq considerando esclusivamente le aree in cui si svolge l’attività fisica e motoria, nonché mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso e transito.
  • Infine, particolare attenzione dovrà essere posta alla figura del medico competente (paragrafo 8, pagg. 10 e succ.ve). Viene a tal fine richiamata la disciplina della sicurezza sul lavoro – D.Lgs 81/2008 – precisando che, a seguito dell’adeguamento dei protocolli, sarà necessario adottare una serie di azioni che andranno ad integrare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), ove presente e/o obbligatorio. Nei casi in cui l’organizzazione sportiva non sia soggetta agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 in ordine alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina del medico competente, dovrà, in ogni caso, attenersi al Protocollo di sicurezza emanato dall’Ente di affiliazione (FSN/DSA/EPS).

Considerata la delicatezza della materia, soprattutto in questo periodo, si sollecitano le organizzazioni che non hanno ancora provveduto a predisporre il DVR a contattare dei professionisti esperti in materia di sicurezza de lavoro ai fini della verifica dell’obbligo e, nel caso, della predisposizione del documento.
Il protocollo si chiude con l’indicazione delle sanzioni previste in caso di mancato adeguamento alle norme (fatti salvi l’eventuale responsabilità civile e penale del gestore e la potenziale chiusura dell’esercizio), in relazione alle quali si rimanda al prontuario predisposto dalla Guardia di Finanzia in data 19.10 u.s.

Per quanto riguarda la pratica degli sport di contatto (vedi elenco), si evidenzia che il DPCM del 18/10 .u.s. ha previsto una importante “stretta” alla pratica degli stessi rispetto al precedente DPCM 13.10.2020, prevedendo, in sostanza, che:

  • L’organizzazione di manifestazioni agonistiche relative ad attività sportive “di contatto” è consentita solamente in relazione ai livelli di “campionati regionali” o superiori. Si allega alla presente mail l’elenco degli “sport da Contatto” individuati dal DPCM 13/10/2020. Per la definizione del livello del campionato è necessario rivolgersi al C.R. dell’ente di affiliazione di riferimento.
  • Gli allenamenti “di contatto” sono consentiti solamente agli atleti che partecipano alle suddette categorie almeno regionali, ne rispetto dei protocolli predisposti dagli Enti di Affiliazione
  • Gli allenamenti degli atleti senior e giovani che non rientrano nelle categorie per le quali sono ammesse le competizioni è consentito solamente a livello individuale evitando le attività “di contatto”. Si rinvia a tal fine a quanto evidenziato nella precedente circolare di studio del 14/10 u.s., soprattutto con riferimento alle attività di danza e fitness
  • Gli allenamenti e le “partitelle” amatoriali relativi agli sport da contatto sono vietate. Per attività amatoriale si intende l’attività privata svolta al di fuori dell’ambito CONI.

Il momento è delicato. Si raccomanda a tutti la massima attenzione al rispetto delle indicazioni.

Si ringrazia per la collaborazione lo Studio Romei Fabietti di Roma.

Ufficio Comunicazione – Associazione Italiana Beach Volley Club – www.aibvc.it – press@aibvc.it

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